Iniziativa
L’iniziativa per l’elezione del Consiglio di Stato da parte del popolo porta a una revisione parziale della Costituzione federale: quattro articoli saranno modificati, rispettivamente completati, per rendere possibile l’elezione popolare.
L’iniziativa non vuole lasciare niente al caso. Perciò, gli iniziativisti hanno deciso di regolamentare esattamente già nella Costituzione la procedura dell’elezione – e ciò soprattutto per garantire un’adeguata rappresentanza delle minoranze di lingua francese e italiana. All’Assemblea federale toccherà poi inserire le necessarie norme d’applicazione nella Legge federale sui diritti politici.
La raccolta delle firme per questa iniziativa inizia il 26 gennaio 2010. Il termine per la raccolta è fissato al 26 luglio 2011. L’iniziativa è riuscita se 100‘000 cittadini sottoscrivono la richiesta entro detto termine.
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 sia modificata come segue:
Art. 136 cpv. 2
2 Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio federale, alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.
Art. 168 cpv. 1
1 L’Assemblea federale elegge il cancelliere della Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale.
Art. 175 cpv. 2-7
2 I membri del Consiglio federale sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema maggioritario. Sono eletti fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale.
3 L’elezione per il rinnovo integrale del Consiglio federale si svolge ogni quattro anni, contemporaneamente all’elezione del Consiglio nazionale. In caso di seggi vacanti si procede a un’elezione suppletiva.
4 La Svizzera forma un unico circondario elettorale. È eletto al primo turno chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Quest’ultima è calcolata come segue: il numero complessivo dei voti validi ottenuti dai candidati è diviso per il numero dei membri del Consiglio federale da eleggere e il risultato è a sua volta diviso per due; la maggioranza assoluta è data dal numero intero immediatamente superiore. Se nel primo turno elettorale la maggioranza assoluta non è raggiunta da un numero sufficiente di candidati, si svolge un secondo turno. Nel secondo turno decide la maggioranza semplice. In caso di parità di voti si procede per sorteggio.
5 Almeno due membri del Consiglio federale devono essere eletti fra i cittadini eleggibili domiciliati nei Cantoni del Ticino, di Vaud, di Neuchâtel, di Ginevra o del Giura, nelle regioni francofone dei Cantoni di Berna, di Friburgo o del Vallese o nelle regioni italofone del Cantone dei Grigioni.
6 Se dopo un’elezione del Consiglio federale non è soddisfatta l’esigenza di cui al capoverso 5, sono eletti i candidati domiciliati nei Cantoni e nelle regioni menzionati nel capoverso 5 che hanno conseguito la media geometrica più elevata calcolata in base ai voti ottenuti in tutta la Svizzera, da un lato, e in tali Cantoni e regioni dall’altro. I candidati eletti che non sono domiciliati nei Cantoni e nelle regioni menzionati nel capoverso 5 e che hanno ottenuto il minor numero di voti sono eliminati.
7 La legge disciplina i particolari.
Art. 176 cpv. 2
2 Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dal Consiglio federale fra i suoi membri.